Il caso Pozzolo e l’utilizzo di “munizioni da guerra”
Riportiamo quanto pubblicato su Armi e Tiro in merito alle notizie di cronaca sul noto caso Pozzolo (trovate in fondo i due articoli a firma di Ruggero Pettinelli).
Preso atto che il GUP Francesca Tortora ha contestato all’imputato il reato di porto illegale di armi (ricordiamo che l’arma, un revolver NAA in 22LRm era detenuta in collezione) assieme al reato di porto illegale di munizioni da guerra. A quanto pare si contesta all’imputato il fatto di aver utilizzato munizioni in .22 LR di tipo espansivo.
Chiaramente il punto interessante della vicenda è il secondo perchĂ© sarĂ da capire se il munizionamento contestato era quello classico con palla in piombo (o ramata che sia) o se invece ha utilizzo munizioni di tipo espansivo che in Italia sono poco diffuse considerato che non è possibile l’impiego per uso caccia o per il c.d. “pest control” come in altri paesi. Come sempre confidiamo nelle competenze tecniche dei PM/GUP e della magistratura.


Con l’occasione ricordiamo che:
- l’art. 2 della legge 110/75 recita: “Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, nĂ© possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma (…)” dove esiste una specifica deroga per il munizionamento utilizzato nella caccia.
- l’art. 699 del CP punisce il porto abusivo: “Chiunque, senza la licenza dell’AutoritĂ , quando la licenza è richiesta, porta un’arma [704] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.” dove [porta]= Il porto d’armi indica una disponibilitĂ immediata dell’arma, non tanto quale contatto fisico con la stessa, quanto come potenzialitĂ del suo pronto utilizzo.
24/11/2024, AOL
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